Prorogate le agevolazioni alle aziende edili

di La redazione Commenta

In base al cosiddetto Decreto IMU, che contempla importanti e urgenti disposizioni in materia di Imposta Municipale Unica e di altre fiscalità di natura immobiliare, di supporto alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, normato dall’articolo 6, sono state prorogate le agevolazioni alle imprese edili.

Occorre dunque menzionare il programma di ediliza residenziale pubblica denominato edilizia PUP, così chiamato giacché rientra nell’ambito dei Piani Urbanistici Particolareggiati. Questo programma contempla l’imposta di registro all’1% sull’acquisto del bene situato in area compresa in piani urbanistici particolareggiati al posto della misura ordinaria dell’8%, a condizione che i lavori vengano completati entro 11 anni. In altri termini vengono nuovamente allungati i tempi per poter concludere gli interventi di edilizia residenziale pubblica che rientrino nei Piani Urbanistici Particolareggiati di ulteriori 3 anni.

Proroghe al programma

L’art. 1, comma 25, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) che aveva introdotto in principio l’agevolazione per l’edilizia PUP, contemplava infatti l’imposta di registro all’1% solo se i lavori fossero completati entro cinque anni. Successivamente gli anni erano diventati otto con il D.L. n. 225/2010, che aveva allargato nel contempo l’agevolazione agli acquisti effettuati a partire dal 2005, invece che dal 1° gennaio 2008. Ora con il decreto IMU è giunta la proroga per altri 3 anni, portando il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori ad 11 anni: ai cinque inizialmente previsti dalla Finanziaria 2008 vanno ad aggiungersi i sei di proroga. Entrando maggiormente nel dettaglio, l’articolo 6 comma 6 statuisce che «All’articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”».

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>